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Parcheggio nello spazio riservato ai disabili: è reato

Attualità
Italia 03/05/2017 - 14:11

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17794 del 07/04/2017, ha statuito che parcheggiare sullo spazio riservato al soggetto disabile integra gli estremi del reato di violenza privata, di cui all’art. 610 c.p.
Orbene, la suddetta disposizione punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
Dalla collocazione sistematica della disposizione de qua, emerge che il bene giuridico tutelato dalla stessa è rappresentato dalla libertà morale della persona offesa.
Nella sentenza in esame, la Corte analizza il caso di un soggetto che parcheggia la propria auto in uno spazio riservato ad una disabile, impedendo a quest’ultima di usufruire del parcheggio riservatole.
L’imputato viene ritenuto colpevole, sia dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello, del delitto di violenza privata, ex art. 610 c.p.; quindi, lo stesso propone ricorso per Cassazione.
Dunque, tra i vari motivi di ricorso, la Difesa dell’imputato rileva la violazione di legge, in particolare dell’art. 610 c.p.; nello specifico, si asserisce che il parcheggio di un’auto in uno spazio riservato non comporta l’ostacolo della marcia di un’altra autovettura e che, pertanto, non sussistano gli estremi del reato contestato.
Ebbene, il ricorso proposto viene dichiarato infondato e rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
In primo luogo, la Cassazione dichiara la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato de quo in quanto il ricorrente, attraverso la sua condotta, ha impedito ha impedito all’avente diritto di parcare la sua autovettura nello spazio riservato a quest’ultimo.
Quindi, procedendo ad un’interpretazione estensiva dell’art. 610 c.p., è possibile affermare che la condotta dell’imputato viene inquadrata all’interno del concetto di “violenza”, uno dei due requisiti necessari ai fini della sussistenza del delitto de quo.
Nello specifico, la violenza si identifica un qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della sua libertà di determinazione e di azione.
Infatti, nel caso di specie, l’imputato, occupando uno spazio riservato, ha impedito alla persona offesa di parcheggiare la sua vettura.
Inoltre, applicando un’interpretazione teleologica all’art. 610 c.p., si può ritenere che parcheggiare in uno spazio riservato lede la libertà morale dell’avente diritto, bene giuridico tutelato dalla disposizione in esame.
Ed ancora, bisogna precisare che la Cassazione, attraverso la sentenza de qua,

tratto da http://www.diritto.it/docs/39309-parcheggio-nello-spazio-riservato-ai-di...